Le SICAV sono le Società di Investimento a Capitale Variabile, che in Italia identificano quelle avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
Nell’ordinamento italiano sono state introdotte nel 1992, in attuazione della direttiva europea 85/611/CEE, regolate dal Testo Unico sull’Intermediazione Finanziaria del 1998. In questo, le SICAV sono classificate tra gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, OICR.
Formalmente possono essere assimilate ai fondi di investimento. Tuttavia, in questi ultimi gli investitori sono titolari di una quota del fondo, che viene amministrato da una società di gestione del risparmio, Sgr, mentre nelle SICAV l’investitore è socio della società garante, il cui capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato.
Le azioni emesse dalla SICAV hanno un prezzo determinato secondo modalità previste dallo Statuto e possono essere al portatore o nominative. Le azioni al portatore assegnano un solo voto al titolare, indipendentemente dal numero posseduto, mentre non è previsto alcun quorum costitutivo per l’assemblea ordinaria e per quella straordinaria in seconda convocazione.
Le SICAV devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. La loro nascita è subordinata a determinate condizioni, come l’adozione della forma di società per azioni, sede legale e direzione generale in Italia, capitale sociale non inferiore a quello minimo imposto dalla Banca d’Italia, gli organi dirigenziali devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, nello statuto deve essere previsto come oggetto esclusivo dell’investimento la gestione del patrimonio raccolto tra il pubblico attraverso l’offerta di azioni proprie.
A differenza di un comune fondo di investimento, quindi, l’azionista riveste nella SICAV la funzione di socio partecipante alla gestione, attraverso l’esercizio del diritto di voto, tramite il quale potrà influire sulla politica di investimento.
Come accennato sopra, le azioni non hanno un vero valore nominale, ma questo è il risultato tra il patrimonio netto della SICAV e il numero dei titoli in circolazione, quindi, dipende dalle sottoscrizioni e dai rimborsi. Inoltre, il fatto che il diritto di voto in assemblea sia limitato per i titolari di azioni al portatore è frutto della volontà di impedire atteggiamenti speculativi ed opportunistici, stimolando così gli investimenti di medio lungo termine e un maggiore interesse alla gestione della società.
Le SICAV devono assicurare agli azionisti la conversione in ogni momento delle azioni al portatore in nominative e viceversa. Esse non possono emettere obbligazioni e azioni di risparmio e non possono acquistare o detenere azioni proprie. La custodia delle azioni emesse è affidata a una banca depositaria, che deve previamente accertarsi della legittimità delle emissioni, del rimborso delle azioni ed effettuare il calcolo del loro valore.
Al fine di evitare che a sottoscrivere le azioni delle SICAV siano investitori poco informati, la Banca d’Italia impone la somministrazione di un test, dal quale deve risultare il profilo di rischio del potenziale socio.
Le SICAV possono essere suddivise per statuto in più comparti di investimento, per ogni dei quali può essere emessa una diversa categoria di azioni. Ciascun comparto costituisce così un patrimonio autonomo, distinto dagli altri comparti a tutti gli effetti. Una volta che il socio ha aderito a un comparto, egli ha la possibilità di trasferire il proprio investimento in un altro, convertendo le azioni in suo possesso.
La suddivisione in comparti consente alla SICAV di specializzarsi nell’investimento in mercati specifici, potendo mettere a frutto conoscenze molto qualificate a tutto interesse del socio. La Banca d’Italia richiede che il rischio sia minimizzato, attraverso la diversificazione dell’investimento.
Devono essere vietate pratiche di conflitto d’interesse, assicurando una gestione trasparente. Per questo, sono imposte norme prudenziali, come limiti all’acquisto di strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto o da emittenti facenti parte di un unico gruppo; limiti alla detenzione dei diritti di voto; limiti all’acquisto di strumenti finanziari, collocati da società appartenenti al gruppo della SICAV.
La gestione collettiva del risparmio si realizza con la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri.
Quando le attività sono esercitate da due Sgr, si considera società promotrice quella che si occupa della promozione, dell’istituzione e dell’organizzazione, mentre è considerato gestore quella società che si occupa della gestione del patrimonio di OICR.
In definitiva, le SICAV appartengono al mondo variegato dei fondi di investimento e degli Etf, sebbene posseggano caratteristiche peculiari, che le rendono più vicine all’azionista, consentendogli di partecipare attivamente alla gestione societaria e limitando gli atteggiamenti opportunistici.
L’investimento in una SICAV non deve essere considerato a basso rischio o, addirittura, privo di rischi. Si consiglia, pertanto, di leggere attentamente i prospetti informativi e di assicurarsi di puntare su un comparto adeguato al proprio profilo di rischio.