Sgr è l’acronimo di Società di Gestione del Risparmio. Si tratta di istituti di intermediazione finanziaria. L’associazione di categoria è Assogestioni e ha sede a Roma. Introdotti nel 1998 con il recepimento della Direttiva europea 85/611/CEE, esistono nel resto dell’Unione Europea organismi simili, che nel nostro paese sono indicati come società di gestione armonizzate o SGA. Si tratta di veicoli finanziari, la cui origine può essere fatta risalire al secolo scorso negli USA e che consentono una gestione più efficiente degli investimenti, grazie alle economie di scala realizzate e alla professionalità garantita, tanto che sono considerati oggi il centro dei mercati finanziari.
Sono centinaia le Sgr operanti in Italia e molte di queste appartengono a un gruppo bancario. La loro attività esclusiva consiste nella promozione e nella gestione di fondi comuni di investimento, che a loro volta appartengono agli organismi di investimento collettivo del risparmio, OICR.
Le Sgr vengono classificate sulla base delle funzioni svolte, esistono le società promotrici e quelle di gestione. Al fine di potere operare sul nostro territorio nazionale, una Sgr deve ottenere un’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia, in intesa con la Consob. Questa autorizzazione viene concessa in presenza di determinati requisiti.
-L’adozione della veste legale di società per azione.
-Sede legale e direzione generale situate sul nostro territorio nazionale.
-Capitale minimo versato non inferiore al livello imposto dalla Banca d’Italia.
-I dirigenti della Sgr devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico sulla Finanza.
-La struttura del gruppo alla quale la Sgr appartiene non deve essere di pregiudizio all’esercizio della vigilanza su di essa.
-Oltre allo statuto e all’atto costitutivo, la Sgr deve presentare un programma riguardante l’attività iniziale e una relazione sulla sua struttura organizzativa.
-La denominazione sociale deve contenere l’espressione società di gestione del risparmio.
La Banca d’Italia nega l’autorizzazione ad operare, qualora la Sgr sia priva di uno o più di questi requisiti, in assenza prudente gestione.
Vediamo nel concreto cosa risulta essere una Sgr. Si tratta di un organismo, creato generalmente da una banca o una società finanziaria, il cui compito consiste nell’istituire e promuovere un fondo comune d’investimento, gestendone i soldi raccolti tra la clientela.
In altre parole, la Sgr è il gestore di un fondo di investimento, ovvero ha il compito delicato di produrre risultati in favore dei risparmiatori, che hanno affidato i loro soldi al fondo stesso, al fine di ottenere un determinato rendimento sulla base del profilo di rischio.
Come abbiamo visto in precedenza, le Sgr sono sottoposte a stringenti controlli da parte delle autorità di vigilanza già in fase di richiesta di autorizzazione per potere operare in Italia. Per legge esse detengono un patrimonio distinto da quello del fondo e lo stesso portafoglio di questo è detenuto materialmente da un terzo soggetto, generalmente una banca depositaria, il cui compito è controllare che i soldi raccolti presso la clientela siano gestiti secondo le norme e nel rispetto dello statuto del fondo.
Le Sgr possono anche svolgere servizio di consulenza per gli investimenti e gestire patrimoni individuali loro affidati dai clienti, oltre che un portafoglio collettivo. Unitamente alle SICAV, quindi, gestiscono collettivamente il risparmio raccolto tramite i fondi comuni, investendolo sui mercati finanziari, comprese le masse di denaro rastrellate dai fondi pensioni, ossia da quegli organismi, il cui compito consiste nel creare un flusso di reddito o un capitale per i clienti per la loro terza età.
Il capitale minimo richiesto dalla Banca d’Italia per rilasciare l’autorizzazione a una Sgr è di 1.000.000 di euro. Per quanto concerne la partecipazione al capitale delle Sgr, il decreto del Ministero del Tesoro n.469/1998 dispone che chiunque possegga azioni con diritto di voto in misura superiore al 5%, o una partecipazione di controllo, ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 del Testo Unico Bancario, non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti questa soglia o per l’intera partecipazione di controllo, nei casi in cui abbia riportato condanne per reati di natura finanziaria o per un delitto non colposo.
Chiunque acquisti azioni di una Sgr e superi le soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% o una percentuale tale da consentirgli l’esercizio del controllo, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Banca d’Italia, che verifica il possesso dei requisiti di onorabilità.
Anche le partecipazioni assunte da una Sgr sono sottoposte a limitazioni, esse possono riguardare solo titoli di banche, compagnie di assicurazione, società finanziarie, società strumentali. Se la partecipazione è di controllo, la Sgr deve comunicare l’acquisizione alla Banca d’Italia con un preavviso di almeno 60 giorni.
Alla Sgr spetta il diritto di voto, in relazione agli strumenti finanziari in possesso dei fondi amministrati. Esso deve essere esercitato nell’interesse dei clienti del fondo. Nel caso di distinzione tra Sgr promotrice e gestore, il diritto di voto spetta al secondo, salvo patto contrario.