I proventi e gli oneri straordinari erano classificati alla voce E del Conto Economico, rispettivamente alla E20 e alla E21 fino all’esercizio 2015. Il Principio contabile OIC 12 spiega che si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive per le quali l’origine della componente attiva o passiva non rientra nella gestione ordinaria dell’impresa. A questa voce afferiscono anche rilevazioni di errori di fatto o valutazioni di poste di bilancio e relative imposte attinenti esercizi precedenti. Tali errori possono essere meramente di calcolo o anche derivanti dall’applicazione di principi contabili, sviste e misurazioni.
Nel dettaglio, alla voce Oneri, plusvalenze e minusvalenze trovavamo
-Oneri derivanti da processi di ristrutturazione aziendale, plusvalenze e minusvalenze conseguenti a conferimenti di aziende e rami aziendali, scissioni e fusioni e altre operazioni straordinarie.
-Plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni, permute incluse, di una considerevole quota di partecipazioni detenute o di titoli reddito fisso immobilizzati.
-Plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, riconversione della produzione, ristrutturazione e ridimensionamento produttivo.
-Plusvalenze e minusvalenze derivanti da espropri e nazionalizzazioni di beni.
Tra le plusvalenze e minusvalenze da registrare come proventi e oneri straordinari trovavamo quelle realizzate dalla cessione di immobili civili e altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria.
La riforma del Codice Civile, nella sezione relativa agli articoli che riguardano il contenuto del Conto Economico, ha apportato una modifica importante negli ultimi anni al concetto di oneri e proventi straordinari, in quanto non più legati alla natura estranea delle voci che li hanno generati all’attività ordinaria dell’impresa, ma all’entità o alla loro incidenza rispetto alle altre voci di bilancio.
Così, con il D.Lgs.139/2015 si sancisce che La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali, dove la legislazione precedente prevedeva la loro indicazione solo nel caso in cui il loro ammontare fosse apprezzabile.
Il legislatore con il decreto del 2015 definisce il concetto di straordinarietà come legato all’eccezionalità sulla base dell’entità o dell’incidenza sul bilancio dell’impresa.
Le novità riguardano i bilanci solari a partire dal gennaio 2016, ma per ragioni di comparabilità dei dati bisogna adattare anche il bilancio 2015. La riclassificazione delle voci straordinarie ha effetto sul calcolo degli indicatori di redditività, avendo ripercussioni anche sul piano fiscale, come per il calcolo della base imponibile ai fini IRAP. Questa è data dalla differenza tra il Valore della produzione indicato alla lettera A del Conto Economico e il Costo della produzione indicato alla lettera B del medesimo, dal quale risultano escluse solo alcune voci. Visto che con il D.Lgs. 139/2015, oneri e proventi straordinari non fanno più parte della voce E, ma afferiscono alla voce A e B, ciò inevitabilmente impatta sull’imponibile IRAP.
Dunque, con la riformulazione legislativa della macro categoria, cancellata, degli oneri e dei proventi straordinari, si ha un’incongruenza con il principio contabile OIC 12, dove i componenti di reddito vengono classificati come straordinari nel caso in cui risultino estranei alla gestione ordinaria dell’impresa, siano relativi agli esercizi precedenti o derivino dalla variazione dei criteri di valutazione.
Facciamo un esempio pratico per capire come un provento o un onere sia o meno classificato come straordinario nella vecchia e nella nuova legislazione. Supponiamo che nell’esercizio 2017 abbiamo rilevato un costo per 200,00 euro invece che per un valore corretto di 250,00 euro. Nell’esercizio 2018, quando ci accorgiamo dell’errore, dobbiamo imputare i 50 euro nell’area ordinaria del Conto Economico alla voce B14 Oneri diversi di gestione. Trattandosi di una variazione non di importo rilevante, quindi che non ha alcuna incidenza eccezionale sulle voci del bilancio, non va rilevata nella Nota Integrativa.
Se avessimo dovuto seguire la legislazione precedente, i 50,00 euro di maggiore costo rilevato avrebbero dovuto rettificare la voce patrimoniale interessata, imputando l’errore al Conto Economico alla voce E Proventi ed oneri straordinari con la creazione di un’apposita sottovoce componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti. Inoltre, sarebbe stata richiesta l’indicazione nella Nota Integrativa, attraverso il dettaglio della voce oneri straordinari nel Conto Economico, se di valore apprezzabile.
In sostanza, ogni variazione apportata e relativa alle situazioni di cui sopra ed a esercizi precedenti va indicata come provento o onere straordinario alla voce A o alla voce B rispettivamente, nel caso in cui non sia di rilevante entità ai fini del bilancio, come nell’esempio sopra indicato dei 50,00 euro di maggiore costo afferente il bilancio precedente. Prima del 2016, invece, la straordinarietà era legata non ad un aspetto quantitativo, ma qualitativo, ovvero era relativa alla natura non ordinaria della voce alla gestione dell’impresa.
Per quanto abbiamo visto sopra, la riclassificazione delle voci straordinarie impatta sul piano fiscale, come ai fini IRAP, visto che i proventi e gli oneri verranno iscritti rispettivamente alle voci A e B, quelle la cui differenza costituisce, per esempio, l’imponibile IRAP.