Il riparto dell’utile può avvenire solo dopo che il bilancio è stato approvato e dopo che l’assemblea degli azionisti ha deliberato in merito alla destinazione dell’utile conseguito.
Riserve di Utili
La riserva legale
Le spa devono accantonare ogni anno in un’apposita riserva almeno la ventesima parte degli utili netti conseguiti (5%), fino a che essa non abbia raggiunto un importo pari a un quinto del capitale sociale.
Risulta essere espressamente vincolata dalle disposizioni legislative, che impongono di reintegrarla se, per una qualsiasi ragione, fosse diminuita.
La riserva statutaria
Per rafforzare la solidità patrimoniale e finanziaria lo statuto può stabilire un ulteriore accantonamento di una quota di utili a una riserva statutaria, che risulta obbligatoria.
Le riserve straordinarie
Oltre alla riserva legale e a quella statutaria, i soci, i sede di assemblea ordinaria, possono deliberare accantonamenti a una o più riserve straordinarie, che in questo caso sono volontarie.
Lo scopo di questi accantonamenti è quello di risparmiare reddito, al fine di coprire eventuali perdite future o di autofinanziare la società.
Va tuttavia specificato che l’utile, fino al momento della delibera di distribuzione, si trova già investito in azienda sotto varie forme.
Accantonarlo significa perciò mantenerne definitivamente la stessa indistinta collocazione.
Partecipazione agli utili dei promotori e degli amministratori
Gli amministratori, oltre che con un compenso fisso da far gravare come costo sull’esercizio, possono essere remunerati con una partecipazione agli utili.
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti agli amministratori, ai promotori e ai fondatori della società sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale ed eventualmente a quella statutaria.
Il dividendo
Detratti gli accantonamenti a riserva e gli eventuali compensi agli amministratori, l’utile può essere ripartito tra i soci.
Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili, al netto delle deduzioni viste in precedenza. La parte dell’utile spettante ad ogni azione prende il nome di dividendo.
Il rapporto tra utile distribuito e utile d’esercizio (pay-out) è un indicatore della politica della società: una spa con pay-out basso pratica una politica di autofinanziamento, mentre quella con pay-out alto attua una politica di sostegno ai dividendi.
La parte di utile che residua dopo le varie assegnazioni costituisce l’utile portato a nuovo, ossia la quota di utile rinviata al futuro che verrà ripartita tra i soci unitamente agli utili degli esercizi successivi.
Gli acconti su dividendi
Durante l’esercizio la società può distribuire acconti sul presunto utile del periodo.
La distribuzione di acconti sui dividendi è subordinata al rispetto dei necessari principi di tutela dei terzi e di prudenza.
I presupposti sono
-Società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di una società di revisione iscritta nell’albo speciale;
-La distribuzione di acconti sia prevista dallo statuto;
-Sia stato rilasciato, da parte di una società di revisione, un giudizio positivo sul bilancio dell’esercizio precedente e la sua approvazione;
-La delibera degli amministratori (o consiglio di gestione) sia stata presa sulla base di un prospetto contabile e di una relazione da cui risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della spa consente la distribuzione.
L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minore somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito della quote che dovranno essere destinate obbligatoriamente a riserva, e quello delle riserve disponibili.