Nell’ambito della contabilità aziendale, le imposte differite sono di due tipi, attive e passive. La loro registrazione nel bilancio deriva dall’applicazione del principio di competenza, con la finalità di riallineare l’utile di esercizio contabilizzato nel conto economico a quello tassabile ai fini fiscali, mediante una correzione delle imposte liquidate nell’esercizio.
Le imposte differite sono imposte che saranno pagate in futuro e sono generate da differenze di reddito di tipo temporaneo, che rinviano la tassazione. In pratica, rappresentano costi di competenza dell’esercizio sul piano civilistico, ma saranno pagate negli esercizi futuri sul piano fiscale. Pertanto, si segnalano come se fossero pagate nell’esercizio, ma rappresentano nei fatti un risparmio di tassazione futura. Parliamo di componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui saranno registrati nel Conto Economico, oltre che di componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quello in cui saranno registrati. In ogni caso, le imposte differite non vanno contabilizzate se esistono scarse probabilità che il debito fiscale in futuro sorga.
Quanto ai componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono registrai nel Conto Economico, parliamo di
–Plusvalenze realizzate su beni patrimoniali e strumentali posseduti per un periodo superiore ai 3 anni, per le quali l’impresa abbia scelto per una tassazione costante per un periodo che va da 2 a 5 esercizi.
-Quota di dividendi registrai a bilancio, ma non ancora incassati.
-Contributi in conto capitale registrati a bilancio, ma non ancora incassati.
-Interessi attivi di mora, registrati a bilancio, sempre per ragioni di competenza, ma non ancora incassati.
I componenti negativi di reddito deducibili in esercizi precedenti a quello in cui saranno registrai nel Conto Economico sono
-Ammortamenti ordinari superiori all’ammortamento civile.
-Ammortamenti anticipati.
-Ammortamento a seguito della rivalutazione di immobili.
-Accantonamenti fiscali superiori alla previsione civilistica per rischi su crediti ex art.06 TUIR, per lavori ciclici di manutenzione, per spese di ripristino o sostituzione di beni gratuitamente devolvibili.
A questo proposito, per esempio, l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha scritto qualche anno fa che l’accumularsi di imposte differite attive per le banche italiane sarebbe legato al peculiare trattamento fiscale degli accantonamenti effettuati sui crediti deteriorati. Fino al 2013, infatti, questa voce di costo rappresentava per la banca un tipico onere di produzione, che annualmente poteva essere dedotto fino a una certa quota, superata la quale, la parte eccedente doveva essere spalmata nei successivi diciotto esercizi. In questo modo, si venivano a creare in bilancio elevate imposte differite attive, considerando l’alto livello di crediti deteriorati delle nostre banche con lo scoppio della crisi finanziaria del 2008. Un cambiamento normativo nel 2013 ha ridotto da 18 a 5 il numero di anni entro cui spalmare l’eccesso del costo deducibile, riducendo il disallineamento fiscale rispetto agli altri stati europei, non annullandolo del tutto, però, visto che all’estero le svalutazioni dei crediti avvengono per intero nel medesimo esercizio in cui sono effettuate. Questo intervento è stato oggetto di critiche da parte della Commissione Europea, che ha lamentato la sussistenza di aiuti di Stato, in quanto l’accelerazione dell’ammortamento avrebbe favorito le banche italiane, quando si è trattato, al contrario, di creare le condizioni normative per ricondurre la competizione nell’ambito europeo sullo stesso terreno di gioco, eliminando o attenuando una disparità di trattamento prima vigente e a discapito proprio delle nostre banche.
Quanto al calcolo dell’aliquota relativa a una tassazione differita, essa deve essere quella vigente al momento in cui le differenze di tipo temporaneo si riverseranno. Per differenze di tipo temporaneo si intende quanto scritto in precedenza, ovvero spostamento di componenti positivi o negativi di reddito imponibile tra esercizi e divergenza tra previsioni civilistiche e fiscali sui criteri di valutazione e la competenza di costi e ricavi. A questo proposito, all’art.25 il principio contabile OIC prevede che verranno apportati adeguati aggiustamenti nel caso di variazione dell’aliquota rispetto agli esercizi precedenti, sempre che la norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.
Facciamo un semplice esempio per capire come rideterminare l’aliquota, nel caso di modifica normativa. Immaginiamo che la società Alfa abbia a bilancio nell’esercizio n un fondo per imposte differite di 3.960 euro, pari al versamento dell’aliquota IRES del 33% sui 3/5 di una plusvalenza di 20.000 euro. Supponiamo che nell’esercizio n + 1, l’aliquota IRES venga abbassata al 27,5%, per cui occorrerà rideterminare il fondo imposte differite. Si ottiene che sulla base della più bassa aliquota IRES, il fondo imposte differite dovrà ammontare a 3.300 euro, ovvero che esso dovrà diminuire di 660 euro.
In definitiva, possiamo notare come la divergenza tra criteri di valutazione civilistici e quelli fiscali porti spesso alla comparsa di differenze di tipo temporaneo di redditi tassabili, con la conseguenza che anche la posizione dell’impresa nei confronti del Fisco muta. Il caso segnalato delle banche, poi, è emblematico di come trattamenti fiscali diversi possano alterare persino la concorrenza sul mercato.