Le imposte sul reddito di esercizio per un’impresa rappresentano oneri inerenti la produzione dei beni e l’erogazione di servizi e, in quanto tali, devono essere computati nell’esercizio stesso. A questo proposito, si premette che il reddito finale secondo il bilancio civilistico non coincide con il reddito soggetto all’imposizione fiscale, in quanto i due vengono ottenuti sulla base di norme differenti. In sintesi, dopo avere ottenuto il reddito ai fini civilisti, per ottenere quello ai fini fiscali, sul quale graveranno le imposte, dovranno apportarsi variazioni in aumento e in diminuzione.
In questa guida vi daremo conto delle imposte anticipate, che sono quelle che l’impresa è tenuta a computare sull’esercizio in corso, nonostante siano esigibili per un fatto di competenza negli esercizi futuri. Al contrario, le imposte differite sono quelle che, nonostante siano di competenza dell’esercizio in corso, saranno computate negli esercizi successivi.
La contabilizzazione delle imposte anticipate deriva proprio dalla differenza tra il valore attribuito alle attività e alle passività ai fini civilistici e quello derivanti dall’applicazione di criteri fiscali. Per fare un esempio, se una determinata spesa viene considerata indetraibile sul piano civilistico, ma lo è sul piano fiscale, è evidente che il reddito d’esercizio nel primo caso risulti essere più alto che nel secondo, per cui si pagheranno meno imposte di quelle che si dovrebbero versare secondo i soli criteri civilistici.
Queste differenze si hanno per la diversità tra il risultato civilistico prima delle imposte e l’imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e si annullano in quelli successivi. Le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate se derivano dalla differenza tra l’imponibile fiscale e il reddito civilistico e se queste non si riverseranno negli esercizi successivi.
Le attività derivanti dalle imposte anticipate, per il principio di prudenza sul quale deve essere impostato un bilancio, devono essere rilevate, a patto che vi sia la ragionevole certezza dell’esistenza di un reddito imponibile di ammontare almeno pari alle differenze che andranno ad annullare negli esercizi in cui si riverseranno tali differenze deducibili. In assenza di tali condizioni, non possono essere rilevate. L’ammontare delle imposte anticipate deve essere aggiornato ogni anno, essendo necessario verificare di esercizio in esercizio se sussistono ancora i redditi imponibili in relazione ai quali resta possibile recuperare l’intero importo delle stesse. La registrazione dell’attività per imposte anticipate nello stato patrimoniale è ammessa solo in sussistenza dei requisiti necessari, per cui anche se essa non fosse stata contabilizzata negli esercizi precedenti, può essere registrata in un dato esercizio, al ricorrere delle condizioni.
Il principio contabile OIC 25 non effettua più alcuna distinzione tra crediti d’imposta esigibili entro o oltre l’esercizio in corso, relativamente ai crediti per imposte anticipate. Di conseguenza, i crediti esigibili entro l’esercizio e quelli esigibili oltre l’esercizio sono registrati al netto delle imposte anticipate, per cui la loro somma differisce dal Totale Crediti, dato che questa voce è comprensiva dei Crediti per imposte anticipate, contrariamente alle altre due parziali.
Per il principio di competenza, proventi e oneri devono essere registrati a bilancio se afferiscono al bilancio di esercizio. Le differenze possono essere di tipo temporaneo, ovvero destinate ad essere assorbite negli esercizi successivi tra il valore contabile delle attività e quello fiscalmente riconosciuto, o permanenti, ovvero non destinate ad essere assorbite negli esercizi successivi.
Le prime possono avere origine da operazioni che incidono sul conto economico, ossia quelle che derivano dalla differenza temporale tra i proventi e gli oneri iscritti ai fini civilistici e quelli riconosciuti sul piano fiscale, e da operazioni che non incidono sul conto economico, in quanto hanno effetti direttamente sullo stato patrimoniale, come nel caso di operazioni straordinarie o rivalutazioni di immobilizzazioni in applicazione di leggi speciali.
Le stesse differenze di tipo temporaneo possono distinguersi per il principio OIC 25 in due categorie, imponibili, ovvero quelle differenze tra valori civilistici e valori fiscali, che negli esercizi in cui si riverseranno daranno origine a redditi imponibili, per cui comportano passività per imposte differite, e deducibili, in quanto la differenza tra valore civilistico e valore fiscale darà origine a maggiori redditi deducibili, con la conseguenza che da esse scaturiranno attività per imposte anticipate.
Le imposte anticipate e quelle differite devono essere calcolate applicando le aliquote vigenti negli esercizi in cui tali differenze si riverseranno, chiaramente sulla base della normativa in vigore alla data di chiusura del bilancio di esercizio. Se nel corso di un esercizio si registrano variazioni delle aliquote fiscali, le imposte anticipate e differite registrate negli esercizi differenti e non ancora riversatesi devono essere ricalcolate sulla base delle nuove aliquote. Tale onere o provento viene iscritto alla voce 22 del conto economico. Se la normativa fiscale prevede aliquote differenti sulla base del reddito maturato, può essere utilizzata l’aliquota media attesa per i periodi in cui tali differenze si riverseranno, ai fini del calcolo delle imposte anticipate e differite, fermo restando che se tale esercizio risultasse oneroso, può applicarsi l’aliquota media sostenuta nell’ultimo esercizio.