Nel linguaggio finanziario si definisce flottante la quantità di azioni che gli investitori possono liberamente comprare e vendere sul mercato secondario.
Chiaramente si tratta di un pacchetto azionario non di controllo, ovvero non è detenuto dagli azionisti di controllo di una società, in quanto questi non vendono sul mercato la loro quota, ma la mantengono nelle loro mani, in modo da continuare a avere il controllo nell’assemblea degli azionisti.
Il flottante libero, quindi, è un quantitativo di azioni di minoranza, che generalmente passa di mano con una certa velocità tra vecchi e nuovi soci.
Quando una società si quota in borsa, infatti, non mette sul mercato l’intero capitale azionario, ma solo una parte, il più delle volte di molto inferiore inferiore al 50%. A seconda del listino in cui avviene la quotazione, alla società è richiesta di mettere sul mercato una percentuale minima del suo capitale. Per esempio, il segmento STAR a Piazza Affari richiede che sia quotato almeno il 35% delle azioni, mentre Expandi, su cui possono quotarsi le società a più bassa capitalizzazione, viene richiesto un minimo del 10%.
In verità, alla stessa società conviene quotare una percentuale non inferiore a una certa soglia, altrimenti il processo di formazione dei prezzi in borsa sarebbe poco efficiente. Infatti, il prezzo di un’azione, come per qualsiasi bene, servizio o titolo, si determina dall’incontro tra la domanda e l’offerta. Più è alta la domanda, in relazione all’offerta, più il prezzo sale. Più è alta l’offerta, rispetto alla domanda, minore sarà il prezzo.
Questo meccanismo è efficiente, però, nel caso in cui le quantità di azioni libere da acquistare o vendere siano sufficientemente elevate. Infatti, quando gli investitori hanno a disposizione poche azioni da acquistare o da vendere, bastano piccoli movimenti in borsa per determinare una variazione repentina e rilevante del prezzo del titolo. A quel punto, si rischia di avere una valutazione del mercato non coerente con i fondamentali della società.
A risentirne saranno anche le azioni di maggioranza, quelle non negoziate sul mercato secondario, perché è evidente che il loro valore sia legato a quelle del flottante. Non è un caso che le società di gestione delle borse impongano una percentuale minima di azioni da quotare, in modo che il prezzo che si determina dalla compravendita sia frutto di un processo di formazione efficiente e rispecchi, dunque, il reale valore della società quotata.
Facciamo un esempio per capire meglio, la società Alpha ha un capitale di 1 milione di euro, che decide di suddividere in un milione di azioni, ciascuna dal valore di 1 euro. Decide di quotarsi in borsa, mettendo sul mercato il 40% del suo capitale, ovvero 400.000 azioni. Il prezzo iniziale a cui la società viene quotata è proprio di 1 euro, per cui il flottante iniziale ha un valore di 400.000. Attraverso il gioco della domanda e dell’offerta, in seguito alla pubblicazione dei conti trimestrali, supponiamo che il mercato valuti ciascuna azione 1,05 euro. Si avrà un aumento degli acquisti del titolo e il prezzo a un certo punto si porterà proprio a 1,05 euro. L’intera società, quindi, capitalizza 1.050.000 euro.
Poniamo, invece, che invece che quotare in borsa il 40% del suo capitale, Alpha decidesse di farlo per appena il 2%. Il flottante sarebbe pari ad appena 20.000 azioni, ciascuna dal valore iniziale di 1 euro, per cui varrebbe appena 20.000 euro. Basterebbe che un solo investitore decidesse di acquistare, ad esempio, 18-19 mila azioni di Alpha, che di fatto non ce ne sarebbero quasi più a disposizione per gli altri. Ne consegue che chi volesse acquistarle, potrebbe essere chiamato a spendere molto di più di quanto effettivamente tali azioni varrebbero. Viceversa, chi volesse venderle, dato il mercato ristretto del flottante, potrebbe trovare grosse difficoltà a sbarazzarsene, per cui potrebbe essere costretto a cederle a un prezzo molto inferiore a quello corretto.
Anche la legislazione finanziaria italiana ha compreso questo meccanismo, tanto che al T.U.F., Testo Unico sulla Finanza, del 1998 ha imposto alcuni paletti, quando un investitore si trovasse a detenere, per effetto di un’offerta pubblico di acquisto, o qualsivoglia altra azione, un ammontare di almeno il 98% del capitale, è costretto ad acquistare anche le azioni rimanenti e gli azionisti del residuo 2% sono a loro volta costrette a cederle, a un prezzo per il quale lo stesso testo determina i criteri di fissazione.
Anche chi si trovasse in possesso di almeno il 95% del capitale è chiamato a offrire obbligatoriamente ai soci rimanenti la possibilità di uscire dall’azionariato, anche se questi potrebbero decidere di non accettare l’offerta e di restare in possesso dei titoli.