Lo sconto bancario è regolato dagli articoli 1858 e seguenti del codice civile: esso è il contratto con il quale un istituto di credito anticipa a un proprio cliente l’importo di un credito che egli ha verso terzi e che cede all’istituto. In pratica è come se il credito venisse “venduto” dall’originario credito, cliente della banca, alla banca stessa , e pertanto si definisce anche una cessione “credito contro corrispettivo”.
L’impresa ha la necessità di ottenere in modo sicuro e veloce il valore di un suo credito, con scadenza futura, e non può attenderne la scadenza. Invece che aprire una pratica di finanziamento a breve termine, si opta per la cessione di un proprio credito alla banca . Stiamo parlando di vera e propria cessione, e non di delega all’incasso, pertanto il rischio di credito ricadrebbe sulla banca stessa e non più sull’impresa. Ma l’operazione che la banca offre è una sconto “prosolvendo” o “salvo buon fine”. Ciò significherà che, se alla scadenza originaria dell’obbligazione il debitore ceduto non adempirà al suo obbligo di pagamento verso la banca, essa stessa si rivarrà verso il proprio cliente. La somma che la banca eroga all’Impresa non è il valore nominale del credito, ma è diminuito dei costi amministrativi dell’operazione stessa, e degli interessi per l’anticipazione calcolati a ritroso dal giorno della scadenza originaria a quello di erogazione del denaro al proprio cliente. Pertanto, maggiore sarà il lasso di tempo che separa la data dell’operazione rispetto alla data di scadenza originaria del credito, minore sarà la somma accreditata all’Impresa dalla banca. Essendo una operazione pro-solvendo, vale a dire una operazione in cui il rischio di inadempienza resta sull’Impresa cedente, qualora alla scadenza il terzo non adempisse regolarmente alla sua obbligazione, sarà la banca rivalersi sull’Impresa cedente. In quel caso, tecnicamente il debito di restituzione sorge per il cliente solo nel momento in cui il terzo non adempia al pagamento, e la banca avrà diritto alla restituzione del valore nominale e degli eventuali interessi di mora, ma non avrà diritto alla liquidazione di eventuali altri danni patrimoniali, come penali od altro. Anche se la banca non ha un rischio diretto nei confronti del debitore ceduto, a questo punto il rischio lo ha verso il proprio cliente, nel caso il ceduto non adempisse al suo obbligo; pertanto, proprio per questo, la banca non può anticipare qualunque documento o promessa di pagamento, visto che è la forma specifica che qualifica l’esecutività e l’importanza di un documenti di credito. Pertanto l’operazione si effettuerà con veri e propri titoli di credito, caratterizzati dalla formalità e dalla esecutività, come li abbiamo già individuati nel primo capitolo. In questo caso, quindi, la banca avrà la garanzia iniziale che se non adempie il terzo debitore, possa ottenere la restituzione del denaro dal proprio cliente e, inoltre, sa che il suo cliente, proprio per l’esecutività del titolo, avrà buon gioco a sua volta a rivalersi sul terzo debitore inadempiente, sfruttando l’esecutività del titolo di credito stesso.
Questo tipo di operazione si chiama “sconto cambiario” e si perfeziona mediante la girata del titolo di credito alla banca stessa. A fini meramente cautelativi si preferisce richiedere le cd.: “bancambiali” o “cambiali bancarie”, cioè quei titoli di credito che possono essere riscontati dalla Banca d’Italia essendo in possesso di particolari requisiti: a) numero di firme e la loro qualità: firma di almeno due persone “notoriamente solvibili”; b) scadenza inferiore a 4 mesi; c) pagamento da effettuarsi in un luogo dove operi uno sportello di banca o di Banca d’Italia; e) possesso dei requisiti formali fiscali della cambiale. Per la banca è una operazione interessante perché fa parte della categoria di smobilizzo dei crediti commerciali (operazione self-liquidating, per ripartizione rischio e prevedibilità flussi in entrata) e inoltre perché aumentano le informazioni sul cliente, e per il rischio basso. Occorre però sottolineare come il minore utilizzo delle cambiali per l’onerosità dell’imposta di bollo pari al 12 per mille, con l’utilizzo illegittimo degli assegni postdatati, ha ridotto l’incidenza delle operazioni di sconto. L’operazione di sconto non si effettua solamente con titoli di credito formali, ma anche con altri tipi di titoli , come per esempio i titoli rappresentativi di merci (art. 1996 c.c.). In questo caso, ai sensi dell’art. 1860 c.c., la banca avrà sulla merce lo stesso privilegio del mandatario fino a quando il titolo rappresentativo sarà in suo possesso.
Nella pratica è ormai poco frequente incontrare il contratto di sconto isolato, mentre solitamente la singola operazione si inserisce in un quadro di rapporti economici più ampi tra il cliente e la sua banca. Si parla di solito di “cassetto di sconto”, cioè di un limite massimo di fido che il singolo istituto bancario può concedere al proprio correntista entro il quale non è più possibile scontare dei crediti. Generalmente la banca si riserva la possibilità di avallare o rifiutare ogni singola operazione posta in essere all’interno del cassetto, motivando caso per caso le ragioni della sua decisione. Il cassetto in sé si presenta come un contratto di credito di durata, sottoposto quindi alle relative nome del Testo Unico delle Banche per ciò che attiene forma, determinazione degli interessi e la loro valutazione.