La fideiussione è un contratto con il quale un terzo si impegna a onorare un’obbligazione altrui, in favore del creditore. Essa è valida anche qualora il debitore non ne fosse a conoscenza. Il soggetto che presta tale garanzia al credito si chiama fideiussore.
Risulta essere evidente come una fideiussione sia un fatto positivo per il creditore, in quanto questi si ritroverà a avere due debitori per lo stesso credito e avrà molte più probabilità di recupero integrale della somma vantata. In questo senso, il contratto di fideiussione è molto simile all’accollo di un debito, ma non sul piano formale. L’accollo è, infatti, un accordo intervenuto tra debitore e terzo, mentre la fideiussione è un accordo che si ha tra il garante e il creditore.
Un’altra differenza tra fideiussione e accollo sta nel fatto che la prima viene creataa per rendere più agevole la concessione di un credito da parte di un istituto o un privato, mentre l’accollo è un accordo successivo alla nascita dell’obbligazione.
Con la fideiussione, il garante si impegna con tutti i suoi beni a fronteggiare l’eventuale inadempienza del debitore principale e allo stesso tempo rimane esposto alle vicissitudini dell’obbligazione. Sul piano formale, essa è valida se lo è anche l’obbligazione e non può eccedere la misura di questa e essere più onerosa. Il fideiussore è generalmente coobbligato in solido con il debitore principale, nel senso che il creditore può chiedere indistintamente all’uno o all’altro il pagamento di una scadenza, salvo che non sia stato pattuito il beneficio di escussione, nel quale caso sarebbe prima necessario escutere il patrimonio del debitore inadempiente e solo successivamente, se il credito è rimasto ancora parzialmente insoddisfatto, il creditore potrebbe rivalersi per la differenza vantata nei confronti del fideiussore.
Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili anche dal creditore. A sua volta, può farsi garantire da un altro fideiussore. Contro questo il creditore potrà agire solo nel caso in cui siano risultati insolventi sia il debitore che il fideiussore principali.
Il fideiussore potrebbe essere costituito anche da una pluralità di soggetti, che sarebbero eventualmente coobbligati in solido, salvo che non sia stato tra loro pattuito il beneficio della suddivisione, che implica l’esposizione di ciascuno solo per la propria quota, nel caso di inadempienza del debitore principale. Il fideiussore che ha pagato al creditore ha diritto a un’azione di regresso nei confronti sia del debitore principale, sia anche di eventuali altri fideiussori.
Il Codice Civile prevede, oltre che per l’estinzione dell’obbligazione principale, anche un’altra causa di estinzione del contratto di fideiussione, ovvero quando, per causa del creditore, non è possibile la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Un caso particolare di fideiussione è quella omnibus, che si ha a beneficio di una banca, verso la quale un soggetto assicura per le obbligazioni presenti e future di un debitore. In dottrina si è molto discusso della validità di un simile contratto, visto che il fideiussore in questo si esporrebbe a un rischio non calcolato. Ebbene, la legge 154/92 ha legittimato questa tipologia di garanzia, sempre che le obbligazioni future siano determinate nel loro importo massimo complessivo. Grazie a questo intervento legislativo, le fideiussioni omnibus sono state convalidate, non rischiando più di essere considerate nulle, in quanto indeterminate. Tuttavia, come precisato, bisogna indicare un importo massimo garantito. Vediamo cosa accade, se la fideiussione viene concessa per obbligazioni future dall’importo così elevato, da essere sostanzialmente come se non vi fosse alcun limite. In questi casi, essa dovrebbe ritenersi nulla ai sensi dell’art.1938 c.c.
Infine, possiamo distinguere anche tra fideiussione e avallo. Questo si ha a beneficio di un creditore di una cambiale emessa da parte di un soggetto traente e in relazione a un debito pagabile alla scadenza da parte del soggetto trattario. Di fatto, anche in questo caso siamo in presenza di una garanzia del credito, ma con la differenza che essa non segue il rapporto di credito sottostante, ovvero non viene meno, nemmeno nel caso in cui venga a mancare la ragione alla base del pagamento promesso.
Per quanto detto, possiamo comprendere quanto importante sia la fideiussione nei contratti di credito tra privati o imprese da un lato e istituti dall’altro. Si pensi al caso di un soggetto, che, avendo bisogno di liquidità, non sia provvisto di quei requisiti reddituali e patrimoniali minimi per accedere al credito, magari perché disoccupato o perché privo di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure ancora perché trattasi di un lavoratore autonomo, un piccolo imprenditore o un libero professionista, il cui reddito non è facilmente determinabile, in quanto non fisso. In tutti questi casi, il fideiussore rende possibile la concessione del credito, sempre che esso stesso goda di quei requisiti minimi richiesti al debitore principale. Dovrà, quindi, godere di almeno un bene immobile ipotecabile o di un reddito fisso e congruo.