Il contratto di factoring è , per la normativa italiana, un contratto atipico paragonabile e legalmente regolato similarmente alla cessione di credito . Questa tipologia contrattuale prevede che un’impresa, detta factor” gestisce per conto del cliente tutte le operazioni relative alla contabilizzazione, fatturazione e riscossione dei crediti da questo vantati, incluse le azioni giudiziarie che si rendessero necessarie per ottenere la soddisfazione dei crediti. A titolo di corrispettivo per le operazioni eseguite, il factor riceve una percentuale calcolata sulla somma dei crediti gestiti. Il corrispettivo è maggiore se il factor concede al cliente degli anticipi sull’importo dei crediti o, se garantisce il pagamento, accettando il rischio dell’insolvenza del creditore cedutogli dal cliente.
Visto in questa ottica, il contratto di factoring è, di fatto, una forma di finanziamento dell’impresa, anche se, ad onor del vero, la crisi finanziaria ha ristretto i margini operativi e di accordi contrattuali, per cui vengono solo considerati crediti certi ed assicurati. Tuttavia, è bene ricordare che i contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo numero 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento.
Esistono tre tipologie di contratto di factoring
-full factoring
-maturity factoring
-international factoring
Il contratto di factoring full factoring prevede che vengano acquistati, senza soluzione di continuità, i crediti commerciali dei clienti man mano che sorgono, applicando i nuovi principi contabili IAS/IFRS. In pratica, viene sottoposta al factor tutta la fatturazione di un’azienda.
Con il contratto di factoring maturity factoring, invece, vengono mantenute uguali tutte le componenti gestionali e assicurative e il factor si astiene dal fornire supporto finanziario al cliente.
Con l’international factoring si ha una tipologia di contratto riservata a clienti e debitori di paesi differenti che può essere definito alla stregua di un pacchetto di servizi concepito per facilitare le vendite all’estero e consentire all’esportatore di concedere condizioni competitive ai propri clienti.
Per quel che concerne la cessione dei crediti, questa può avvenire in due modi
-pro solvendo
-pro soluto.
La cessione pro solvendo è costituita dalla gestione e dall’incasso dei crediti commerciali ceduti dal cliente e fa ricadere su quest’ultimo il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti.
La cessione pro soluto, al contrario, prevede che sia il factor ad assumersi il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
A conclusione, occorre tuttavia considerare che poche sono le piccole imprese che riescono ad attivare una procedura di factoring, proprio per il fatto che compiono operazioni poco interessanti da gestire, sia in riferimento al loro valore nominale, sia in riferimento al numero assoluto di fatture emesse. Infatti le operazioni di factoring sono soprattutto effettuate dalle imprese che hanno un fatturato (globale e per singola operazione) che giustifichi l’apertura di una pratica.