La disciplina delle anticipazioni su fatture in Italia è regolata dagli articoli 1846-1851 c.c. del codice del 1942, che costituiscono la sezione IV del capo XVII (Contratti bancari) del libro IV delle obbligazioni, oltre dalle Condizioni bancarie uniformi
-5.3 Le condizioni bancarie per l’anticipazione in c/c garantita da titoli
-Le condizioni bancarie per l’anticipazione su pegno di merce e/o su documenti rappresentativi della merce
SBF su Fatture Commerciali (AN.FA.)
L’anticipo salvo buon fine su fatture commerciali è un contratto che consente lo smobilizzo di crediti commerciali accompagnati da una fattura.
Si differenzia dalle altre operazioni, perché qui abbiamo un credito che è semplicemente rappresentato dalla fattura, che l’Impresa porta in banca, e che verrà regolata dal debitore mediante bonifico bancario da canalizzare sulla banca stessa.
La finalità dell’anticipo su fatture è quello di anticipare al proprio cliente i crediti di prossimo incasso contro un successivo recupero dell’importo messo a disposizione dell’Istituto.
All’atto della presentazione della fattura, la banca accredita al cliente un importo variabile tra il 70% e l’80% della fattura. Successivamente, al momento della scadenza della fattura, la banca recupera l’anticipo e riconosce il residuo credito al proprio cliente.
Il costo del servizio è costituito da interessi calcolati sulla somma anticipata oltre a specifiche commissioni.
Anche nel caso dell’anticipo su fatture, valgono le stesse regole di controllo dell’affidabilità sia del cliente della banca, sia del debitore originario. Avremo quindi lo stesso meccanismo di verifica dell’andamentale e di tutela nella creazione di un portafoglio troppo sbilanciato verso un unico debitore. Generalmente la quota del 20-25% dell’affidamento , come limite rispetto al totale dell’affido, viene applicato anche nel caso di anticipo su fatture.
Per concedere un anticipo su fatture del cliente, la banca procede così
-L’impresa presenta alla banca una copia delle fatture timbrate e firmate a garanzia;
-la banca verifica l’esistenza del fido, la capienza del castelletto, la scadenza (non + di 120 gg), il nominativo dell’impresa debitrice;
-la banca procede alla cessione del credito e alla compilazione della documentazione;
-viene compilata la comunicazione di avvenuta cessione del credito alla banca;
-la banca procede all’anticipo di una parte dell’importo della fattura pari al 70-80% del credito ceduto; la banca si tiene lo scarto del 20-30%. L’importo anticipato dalla banca viene registrato nel c/c di corrispondenza e nel conto Anticipo su fatture, e maturano gli interessi in favore alla banca. Questo tipo di operazione bancaria non prevede commissioni d’incasso. Normalmente il tasso d’interesse sul conto Anticipo su fatture è maggiore di quello Anticipo su Ri.Ba. (cambiali)
-l’importo che l’impresa debitrice versa alla banca viene registrato sul conto Anticipo su fatture e nel c/c di corrispondenza per pareggiare la posizione.
Fino a poco tempo fa, le banche ricevevano le fatture e anticipavano il denaro all’Impresa. L’aumento di operazioni inesistenti, e l’aumento degli insoluti, ha modificato questo comportamento, per cui all’inizio la banca si limitava solo ad avvertire il debitore che la fattura era canalizzata verso i suoi sportelli, attualmente la maggior parte delle banche sta operando una cessione di credito formale.